Definizione di musica dal vivo

 Il criterio della “prevalenza”. – In base all’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 3 agosto 1998, n. 288 e alla tariffa allegata al decreto legislativo 26.2.1999, n. 60, tra i generi di attività assoggettati all’imposta sugli intrattenimenti troviamo “I trattenimenti danzanti, anche in discoteche e in sale da ballo, quando l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio”. Le suddette disposizioni hanno dunque individuato un criterio legale per stabilire con quali modalità le esecuzione di musica dal vivo nelle discoteche e nelle sale da ballo danno diritto alla esenzione dal pagamento dell’imposta: detto criterio è quello meramente temporale della durata della esecuzione, in ragione di almeno il 50% della durata dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio, naturalmente con riferimento all’attività di intrattenimento. Lo stesso Ministero delle Finanze, con la sua circolare del 29 dicembre 1999 n. 247/E affermava testualmente :<< La prevalenza è determinata dalla durata dell’esecuzione (di musica dal vivo) se inferiore o superiore al cinquanta per cento dell’orario di apertura al pubblico dell’esercizio…>>. Le norme e la circolare ora richiamata non prevedono ulteriori criteri e/o condizioni. – La recente circolare del 7.9.2000, n. 165/E, adotta invece una valutazione radicalmente diversa in ordine al suddetto criterio della “prevalenza”, soprattutto con riferimento alla diffusa tipologia degli esercizi che organizzano al loro interno, in spazi distinti, più eventi musicali. Nella circolare del 7.9.2000 si legge infatti:<>. Le suddette modalità sono le seguenti: <>. – Riteniamo, innanzitutto, che la circolare n. 165/E del 7.9.2000 va ben oltre la funzione interpretativa che le è propria, introducendo un criterio nuovo, rispetto alla fonte legislativa, di individuazione delle attività di trattenimento soggette e non soggette all’imposta. – In secondo luogo, la recente interpretazione ministeriale si pone in contrasto con quella già fornita dal medesimo dicastero con la circolare n. 247/E del 29.12.1999, innanzi richiamata. – Una ulteriore valutazione va fatta sul merito della recente valutazione ministeriale, giacché appare francamente cervellotica la pretesa ministeriale di imporre all’esercente una preventiva e rigida valutazione in ordine ai tempi e alle modalità di svolgimento di ciascun evento musicale organizzato in ogni spazio e/o sala all’interno dell’esercizio, nonché un calcolo comparativo dei tempi dei singoli eventi, da tradurre, poi, in una difficoltosa liquidazione dell’imposta. Detta pretesa appare incompatibile con la natura stessa dell’attività di intrattenimento, non rigidamente programmabile in ogni suo specifico aspetto. – L’interpretazione data dalla recente circolare è altresì talmente complessa da scoraggiare anche il più oculato degli imprenditori. Tale criterio innescherà, inevitabilmente, un vasto contenzioso, proprio per la estrema difficoltà applicativa (e di controllo) che lo contraddistingue e, molto probabilmente, determinerà un “abbandono” totale della musica dal vivo da parte degli esercenti, spaventati da una modalità interpretativa oscura e penalizzante, nonché dal rischio continuo di subire accertamenti erariali a forte rischio di arbitrarietà. Il risultato finale sarà quello di vanificare totalmente la “ratio” della normativa, che, invece, intendeva favorire la diffusione della musica dal vivo promovendola proprio con quei benefici fiscali che la circolare in commento rende estremamente difficoltosi da conseguire. E’ auspicabile, pertanto, un urgente ripensamento del Ministero al fine di ristabilire, anche sotto il profilo della interpretazione burocratica, una corretta valutazione del criterio della “prevalenza” della musica dal vivo al fine dell’esonero dal pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti per i trattenimenti danzanti nelle discoteche e nelle sale da ballo. 2. Le caratteristiche tecniche dell’esecuzione. Inizialmente, con la circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999, il Ministero delle Finanze aveva così individuato la nozione di musica dal vivo ai fini in parola:<>. Nella più recente circolare n. 165/E del 7.9.2000 il Ministero introduce anche su detto profilo una valutazione nuova, più restrittiva e contrastante con la precedente, affermando quanto segue: << La musica può definirsi dal vivo quando l’emissione avviene attraverso l’armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l’uso diretto di più strumenti originali, ovvero con l’utilizzazione di strumenti strutturalmente polifonici, quali, ad esempio, il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, l’organo. L’impiego di uno strumento musicale polifonico che si avvale però di una vera e propria orchestrazione preordinata o preregistrata con imitazione o riproduzione di vari e diversi strumenti musicali, non realizza autentica musica dal vivo… Costituisce, pertanto, musica dal vivo solo l’effettiva esecuzione con strumenti di qualsiasi genere, senza l’utilizzazione ovvero con un utilizzo meramente residuale di supporti preregistrati o campionati>>. Rispetto alla prima e più ampia definizione di musica fornita con la circolare n. 247/E del 29.12.1999, il Ministero ora restringe detta definizione imponendo l’uso di più strumenti originali o prevedendo l’unicità dello strumento soltanto per quelli strutturalmente polifonici. Salvo poi, con una contraddizione in termini, concludere che costituisce musica dal vivo solo l’effettiva esecuzione con strumenti di qualsiasi genere, senza l’utilizzazione ovvero con un utilizzo meramente residuale di supporti preregistrati o campionati. Tale ultima frase sembra infatti riproporre la definizione offerta dalla precedente circolare n. 247/E del 29.12.1999, ad eccezione del termine residuale in luogo di accessorio. In sostanza, anche per tale aspetto, la recente circolare introduce inopportunamente elementi oscuri dal punto di vista interpretativo e, comunque, sembra orientari verso un percorso di interpretazione restrittiva che urta con gli intendimenti del Legislatore, innesca rischi di contenzioso e rende più ardua l’applicazione della norma, con ciò scoraggiando – di fatto – gli imprenditori verso scelte fondate su quell’utilizzo della musica dal vivo che la legge n. 288/98 e il decreto legislativo n. 60/99 intendevano promuovere. Per tacere della circostanza accordata verso strumenti (pianoforte, fisarmonica, organo, ecc.) distanti dalle abitudini e dai gusti musicali dei frequentatori-tipo delle discoteche e delle sale da ballo, appare sicuramente inopportuna in quanto si pone come un ulteriore deterrente verso la scelta della musica dal vivo da parte degli imprenditori.

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